41. A norma della Costituzione sulla sacra Liturgia, secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici sia conservata nell’Ufficio divino, celebrato in coro, la lingua latina<ref>Cfr. SC 101 § 1; Int Oec. 85.</ref>.
Ma poiché la stessa Costituzione sulla sacra Liturgia prevede l’uso della lingua volgare nell’Ufficio divino, sia per i fedeli che per le monache e i membri, non chierici, degli Istituti che professano i consigli evangelici[25]<ref>Cfr. SC 101 §§ 2 e 3.</ref>, si curi la preparazione delle melodie da usarsi nel canto dell’Ufficio divino in lingua volgare.
=== V. La musica sacra nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, in particolari azioni sacre dell’anno liturgico, nelle sacre celebrazioni della parola di Dio e nei pii e sacri esercizi ===